Il recupero dei crediti

Breve guida per i non addetti ai lavori.

Tabella dei Contenuti

In un periodo di crisi economica quale quello attuale, una delle richieste più frequenti avanzate al mio studio è quella di tentare il recupero di uno o più crediti presso il debitore moroso.

In realtà, l’espressione “recupero crediti” è totalmente atecnica, poiché non esiste una procedura con questo nome.

Esistono, invece, una serie di procedure tipiche di natura diversa tra loro che, nel complesso, determinano un’attività di natura legale che, per semplicità, viene qualificata come “recupero crediti”.

Tale attività è suddivisibile in tre fasi:

  1. la fase stragiudiziale;
  2. quella giudiziale di cognizione;
  3. quella giudiziale esecutiva.

1) LA FASE STRAGIUDIZIALE.

E’ data dall’insieme di tutte quelle attività che vengono svolte senza l’intervento dell’autorità giudiziaria.

Inizia, normalmente, tramite una lettera che viene inviata dall’avvocato al debitore richiedendo a quest’ultimo il pagamento del debito entro un certo termine e ponendolo in mora ai sensi dell’art. 1219 del codice civile.

Tale comunicazione, inoltre, produce l’effetto di interrompere la prescrizione del credito, ossia l’estinzione di quest’ultimo per il decorso del termine di vigenza stabilito dalla legge.

Dalla diffida, il tempo suddetto partirà dall’inizio.

Una volta inviata la diffida, il debitore ha la possibilità di contattare l’avvocato, dichiarando di voler pagare integralmente o chiedendo di rateizzare il debito.

Quest’ultima possibilità, tuttavia, è subordinata alla volontà del creditore che non è mai obbligato ad accettare una transazione rateale.

Nel caso in cui, tuttavia, accetti, il creditore potrà “stabilire le regole del gioco” decidendo, ad esempio, il numero delle rate, la loro periodicità, la loro misura e le conseguenze del mancato, impreciso o ritardato pagamento anche solo di una di esse.

Normalmente, la conseguenza dell’inadempimento anche solo parziale anche solo di una delle rate potrà essere l’avvio della procedura di recupero in sede giudiziaria indipendentemente da ulteriori comunicazioni al debitore e fatte salve tutte le spese pregresse e future derivanti da tale ultima iniziativa.

Pagando tutte le somme indicate nella diffida, invece, il debito si estingue e il debitore verrà liberato dai propri obblighi.

Nell’eventualità in cui, invece, il debitore non voglia o non possa onorare il proprio debito, come detto, al creditore non resterà che adire l’autorità giudiziaria, ossia, non gli resterà che “far causa” al debitore.

Così facendo, si attiverà la fase giudiziaria del recupero del credito.

2) LA FASE GIUDIZIALE.

A) LA COGNIZIONE.

La fase giudiziale inizia con l’attivazione delle procedure di cognizione.

Esse sono date dall’insieme di tutti quegli atti utili a far comprendere al Giudice i fatti della causa, al fine di far riconoscere il credito in vista della successiva fase esecutiva.

Quest’ultima servirà, invece, a concretizzare la decisione del magistrato costringendo legalmente il debitore a pagare.

La fase di cognizione può constare o di un procedimento in contraddittorio con l’altra parte (il giudizio ordinario disciplinato dagli articoli 163 e seguenti del codice di procedura civile) o di un procedimento effettuato in assenza del debitore (il procedimento monitorio per ingiunzione – o decreto ingiuntivo – regolato dagli artt. 633 e ss. c.p.c.) utilizzato quando si è in possesso di fatture o di riconoscimenti del debito.

A.1) IL GIUDIZIO ORDINARIO.

Non si intende, in questa sede, spiegare nel dettaglio come avvenga il giudizio ordinario.

La disciplina codicistica è complessa al punto da necessitare di interi manuali per essere descritta in maniera esaustiva.

Scopo di questa guida, invece, è di dare una visione sintetica e di massima sulle attività da svolgere per il recupero del credito, consentendo a chi legge senza avere conoscenze legali od avendone poche, di comprendere quale iter potrà essere seguito per giungere alla soddisfazione dei propri diritti qualora li si intendesse far valere di fronte all’attività giudiziaria.

In breve si può dire che il giudizio ordinario si articola tramite le seguenti fasi:

La citazione: è l’atto con il quale il creditore chiama in giudizio il debitore indicando il giorno in cui potrà presentarsi innanzi al Giudice per discutere l’esistenza o meno del debito o di parte di esso.

Tale atto viene notificato al debitore tramite ufficiale giudiziario o via pec (se il debitore ne ha una presso i registri pubblici tale da consentire una notifica efficace a tutti i sensi di legge).

Tra la data della notifica e quella dell’udienza non devono decorrere meno di 90 giorni (45 in caso di citazione innanzi al Giudice di Pace per debiti entro 5.000,00 €).

L’iscrizione al ruolo: nei dieci giorni successivi alla notifica dell’atto al debitore, il creditore dovrà depositare in Tribunale la citazione stessa con tutta la documentazione relativa oltre alla procura alle liti.

Dovrà inoltre pagare il contributo unificato (una somma dovuta all’erario per l’attivazione della procedura) variabile in ragione del valore della causa e i diritti di cancelleria in misura fissa stabilita, attualmente, in ventisette euro.

– La comparsa di costituzione del debitore: è l’atto con il quale il convenuto/debitore entra nella causa (si costituisce in giudizio) e con il quale, tra le altre cose, verranno proposte le difese del debitore, prendendo posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, formulando le conclusioni (ossia dicendo cosa si chiede), proponendo le eventuali domande riconvenzionali (per i diritti che si intende far valere contro il creditore), le eccezioni processuali (ossia le contestazioni relative procedurali) e di merito (ossia relative ai fatti) che non siano rilevabili d’ufficio (ossia direttamente da parte del Giudice).

– La prima udienza o di trattazione (art. 183 c.p.c.): alla prima udienza le parti si presentano rappresentate dai rispettivi avvocati effettuati dal Giudice una serie di controlli sulla regolarità del contraddittorio, l’attore potrà, tra l’altro, proporre le domande e le eccezioni conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto.

Entrambe le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.

Infine, il Giudice concede alle parti un alcuni termini perentori a decorrere dalla data d’udienza entro i quali, secondo la seguente scansione temporale, si potranno produrre:

1) memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte (entro trenta giorni);

2) memorie per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali (entro ulteriori trenta giorni);

3) memorie per le sole indicazioni di prova contraria (entro ulteriori venti giorni).

– Udienza per provvedere alle richieste di prova: nel corso di questa udienza, il Giudice può ritenere la causa matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti dalle parti. In tal caso, rimetterà la causa al Collegio per la sentenza.

In alternativa, se lo riterrà opportuno, il Giudice potrà ammettere le prove richieste dalle parti diverse da quelle documentali già prodotte e fisserà una o più udienze per assumerle. Quindi, nel corso di altre udienze, potranno essere sentiti eventuali testimoni o consulenti di parte o scelti dal giudice per le questioni tecniche che escano dalla preparazione meramente giuridica del Giudice.

Una volta acquisite tutte le prove, la fase istruttoria è conclusa.

– Udienza di precisazione delle conclusioni: le parti, in questa udienza, dichiarano come vogliono che venga conclusa la causa formulando le relative richieste. Il Giudice rimette la causa al Collegio giudicante e concede alla parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali (un atto difensivo nel quale si esaminano i fatti di causa, si traggono le conclusioni e si precisano le richieste. Tale atto è da prodursi entro 60 giorni dalla rimessione della causa al Collegio) e delle memorie di replica (un atto nel quale si risponde alla comparsa conclusionale di controparte, da depositarsi nei 20 giorni successivi al sessantesimo giorno utile per il deposito della comparsa conclusionale).

Esaurite tutte queste attività, il Collegio emetterà la sentenza con la quale verrà decisa la causa.

A.2) IL PROCEDIMENTO MONITORIO MEDIANTE DECRETO INGIUNTIVO.

Se il procedimento ordinario è basato sul principio del contraddittorio tra le parti, ossia, su una discussione tra due parti entrambi presenti nel processo, il codice di procedura civile (artt. 633 e seguenti) regola un procedimento più rapido perché effettuato senza sentire la controparte (inaudita altera parte).

E’ il procedimento per decreto ingiuntivo che potrà essere esperito nell’ipotesi in cui il creditore sia in possesso di fatture unitamente a documenti di trasporto o da contratto o riconoscimenti del debito.

B) NATURA DEL CREDITO.

Per poter ottenere il decreto ingiuntivo, la domanda deve avere ad oggetto:

1) il pagamento di somme di denaro;

2) la consegna di altri beni fungibili (ossia i beni intercambiabili di cui conta il valore assegnato piuttosto che l’oggetto individuale diversi dal denaro, anch’esso bene fungibile);

3) la consegna di una cosa determinata.

C) CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’.

Per poter ottenere il decreto ingiuntivo, il credito deve essere;

1) certo, ossia non controverso nella sua esistenza;

2) liquido, ossia determinato nel suo ammontare;

3) esigibile, ossia maturo e non sottoposto a termini o condizioni.

D) FONDATEZZA.

Per poter ottenere il decreto ingiuntivo il credito dovrà risultare da prova scritta.

In presenza delle condizioni sopra indicate, il creditore potrà depositare presso l’autorità giudiziaria un ricorso, corredato dai documenti costituenti le prove scritte, contenente, tra l’altro, l’oggetto della domanda (cosa si vuole ottenere), le ragioni della domanda, l’istanza (ossia la richiesta vera e propria e l’indicazione delle prove che si producono.

All’atto del deposito, si dovranno, altresì, pagare il contributo unificato di costo variabile in funzione del valore della domanda ed i diritti forfettari di cancelleria in misura fissa da ventisette euro.

Una volta depositato il ricorso, questo potrà essere accolto con o senza formulazione di provvisoria esecutività.

Nel primo caso il creditore, previa apposizione su di esso della formula esecutiva (ossia dell’ordine del giudice agli ufficiali giudiziari di fare quanto previsto dalla legge per eseguire il credito riconosciuto) potrà notificare al debitore, oltre al decreto, anche l’atto di precetto, ossia, l’ingiunzione di pagamento indicante tutte le somme a titolo di capitale, interessi e spese dovute al ricorrente.

Trascorsi dieci giorni dalla notifica di tali atti, il creditore potrà attivare le procedure di pignoramento.

Io ogni caso, sia che il decreto sia o meno provvisoriamente esecutivo, entro quaranta giorni dalla data della notifica, il debitore potrà depositare un atto di opposizione al decreto stesso.

Si attiverà, così, un giudizio ordinario che soggiacerà alle regole descritte nel capitolo A.1).

Il ricorrente, nel giudizio di opposizione, rivestirà il ruolo di convenuto opposto ed il debitore di attore opponente.

A conclusione dell’iter in opposizione, il Giudice potrà confermare il decreto rigettando l’opposizione o accogliere quest’ultima disponendo l’estinzione dell’ingiunzione.

Nel corso del processo, peraltro, l’attore opponente potrà chiedere la sospensione delle procedure esecutive eventualmente adite.

In caso di sospensione, le stesse potranno essere riattivate a seguito del provvedimento di rigetto dell’opposizione.

Come si vede, il procedimento per ingiunzione, laddove non venga ostacolato dall’opposizione, rappresenta un modo di riconoscimento del diritto di credito molto più snello ed efficace del procedimento ordinario.

Se, infatti, quest’ultimo può durare anche anni, l’ingiunzione di pagamento è ottenibile in un periodo variabile tra i 15 giorni ed il mese dalla data del deposito del ricorso.

Ovviamente, riconosciuto il credito, l’iter per il recupero del dovuto non sarà concluso.

Occorrerà ottenere il pagamento da parte del debitore.

Se questi non lo effettuerà, non si potrà che adire una nuova tipologia di processo, ossia, quella esecutiva, con il quale, mediante varie forme di pignoramento, il creditore potrà concretizzare la propria pretesa.

3) LA FASE ESECUTIVA.

Questa si realizza mediante il pignoramento dei beni del debitore.

Occorre precisare che per tutte le espropriazione (mobiliari, immobiliari e presso terzi) l’avvio della procedura esecutiva comporta la notifica al debitore di un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, cambiale, assegno) e dell’atto di precetto.

Ciò detto analizziamo le tipologie di pignoramento esperibili.

  • PIGNORAMENTO MOBILIARE.
  • IL PIGNORAMENTO DEI BENI MOBILI REGISTRATI (AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI, RIMORCHI e MACCHINE AGRICOLE).
  • IL PIGNORAMENTO DELLE QUOTE SOCIETARIE.

Il pignoramento mobiliare viene utilizzato nell’ipotesi in cui si decida di procedere con il pignoramento di beni mobili presso la residenza del debitore o presso la sede della società.

Il predetto pignoramento interesserà beni come, a titolo esemplificativo, denaro, gioielli, quadri, arredi, pc, scrivanie, ma anche beni mobili registrati quali autoveicoli, motoveicoli, rimorchi etc.

La procedura verrà eseguita dall’ufficiale giudiziario alla presenza, se domandato dell’Avvocato del creditore, della predetta attività verrà stilato un verbale ed il creditore potrà poi richiedere la vendita o l’assegnazione dei beni pignorati.

  • IL PIGNORAMENTO DEI BENI MOBILI REGISTRATI (AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI, RIMORCHI e MACCHINE AGRICOLE).

Appare ora opportuno analizzare più nel dettaglio il pignoramento avente ad oggetto veicoli, motoveicoli, rimorchi e veicoli agricoli disciplinato all’art 521 bis cpc..

Il pignoramento dei predetti beni si esegue mediante la notifica dell’atto al debitore.

Nell’atto andranno indicati gli estremi del veicolo come indicati nel registro del PRA e l’intimazione a provvedere alla consegna del veicolo, entro 10 giorni, a favore dell’istituto vendite giudiziarie (IVG).

Si precisa che, nell’ipotesi in cui il debitore non provveda spontaneamente alla consegna del veicolo, sarà demandato agli organi di polizia che accertino la circolazione del veicolo o comunque lo rinvengano, a procedere con il ritiro della carta di circolazione e con la consegna all’Istituto di vendita giudiziaria del luogo in cui il bene è stato rinvenuto.

L’avvocato procederà, dopo la notifica, a trascrivere il pignoramento al PRA.

Da quando l’istituto vendite giudiziarie entra nel possesso del bene il creditore per mezzo del proprio legale ha 30 giorni di tempo per provvedere all’iscrizione a ruolo del pignoramento ed in seguito (entro 45 giorni) dovrà depositare richiesta di vendita del bene pignorato o l’assegnazione per sé del veicolo.

A vendita avvenuta al creditore saranno versate le somme ricavate dalla vendita fino a soddisfare il proprio credito.

  • IL PIGNORAMENTO DELLE QUOTE DELLE SOCIETA’ DI CAPITALI.

Il pignoramento delle quote societarie consente, appunto, al creditore di pignorare le quote societarie onde ottenerne la vendita al fine di soddisfare il proprio credito.

Come tutte le altre esecuzioni il pignoramento delle quote sociali si esegue mediante la notifica dell’atto di pignoramento al debitore ove sarà indicata l’indicazione del valore nominale della quota (informazione reperibile dal registro delle imprese)

Il debitore dopo avere ricevuto la notifica non potrà più disporre della propria quota di partecipazione societaria.

A questo punto le quote societarie saranno poste in vendita ed il ricavato devoluto al creditore sino all’ammontare del debito, comprensivo delle spese legali.

  • PIGNORAMENTO PRESSO TERZI.

  • Il PIGNORAMENTO DEL CONTO CORRENTE.
  • IL PIGNORAMENTO DELLO STIPENDIO / PENSIONE.

Ulteriore strumento a disposizione del creditore per recuperare le proprie somme è costituito dal cosiddetto “pignoramento presso terzi” disciplinato dall’art 543 c.p.c. ed avente ad oggetto i beni mobili del debitore in possesso di terzi o crediti del debitore nei confronti di terzi.

Sono quindi tre i soggetti coinvolti: il creditore, il debitore ed il terzo pignorato debitore a sua volta del debitore.

Attraverso questo istituto la legge italiana permette al creditore di ridurre i passaggi necessari per recuperare il proprio credito, ottenendo il pagamento direttamente dal terzo.

E’ il caso, per esempio, del pignoramento del conto corrente del debitore da parte del creditore che potrà recuperare il proprio credito direttamente dalla banca del debitore (soggetto terzo pignorato) oppure, altra ipotesi frequente, potrà recuperare le proprie somme direttamente dal datore di lavoro (pignoramento dello stipendio) del proprio debitore o potrà pignorare la pensione (pignoramento delle pensione) o le eventuali somme che spettino a questi da affitti, canoni etc.

Si precisa che le somme dovute a titolo di stipendio o salario possono essere pignorate ma nella misura del quinto come previsto dall’art 545 c.p.c., invece, per quanto riguarda le pensioni sono pignorabili sempre nella misura del quinto purché eccedenti il cosiddetto assegno sociale fissato in € 459,83 mensili per l’anno 2020.

Come funziona il pignoramento presso terzi?

Fatta questa breve premessa, analizziamo più nel dettaglio i passaggi onde ottenere il pignoramento presso terzi.

Come per tutte le espropriazione (mobiliari, immobiliari e presso terzi) l’avvio della procedura esecutiva comporta la notifica al debitore di un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, cambiale, assegno) e dell’atto di precetto.

Nell’ipotesi in cui, nonostante la notifica di tali atti, il debitore non provveda all’estinzione del proprio debito (non è, infatti, sufficiente un pagamento parziale) il creditore potrà procedere con il recupero vero e proprio del proprio credito.

A questo punto, l’avvocato del creditore redigerà l’atto di pignoramento presso terzi e provvederà a richiedere all’Ufficiale giudiziario di eseguire la notifica al debitore ed al soggetto terzo pignorato.

Si precisa che è possibile eseguire la notifica ad una pluralità di terzi pignorati (si pensi al caso di un debitore che abbia più conti correnti presso diversi istituti bancari ebbene potrà procedersi con il pignoramento di tutti i conti correnti presso le diverse banche nel limite, ovviamente, del proprio credito).

Si consideri inoltre che le somme pignorate saranno pari all’importo dovuto al creditore (come riportato nel precetto) aumentato della metà così da coprire anche le spese legali che saranno poste totalmente a carico del debitore (sempre che il pignoramento vada a buon fine).

Ricevuta la notifica del pignoramento il terzo non potrà più disporre dei beni o delle somme pignorate divenendone custode e ne risponderà anche in sede penale nell’ipotesi in cui consegni tali cose al debitore o le distrugga.

Sul terzo pignorato, ricevuta la notifica dell’atto, grava un altro obbligo quello di presentare, al legale del creditore, una dichiarazione ai sensi dell’art 547 c.p.c. ove preciserà le cose o l’ammontare delle somme di cui si trova in possesso appartenenti al debitore e se vi siano ulteriori pignoramenti o sequestri in corso.

La predetta dichiarazione dovrebbe essere eseguita entro 10 giorni ma il termine non essendo perentorio non viene quasi mai rispettato.

A questo punto se il pignoramento è andato a buon fine (ovvero si sono scovati i beni da pignorare cose o somme di denaro) l’Avvocato del creditore iscriverà a ruolo la causa sostenendo i seguenti costi fissi (€ 27,00 per la marca da bollo, oltre ad € 43,00 nell’ipotesi in cui il valore della causa (che equivale al valore del credito) sia inferiore ad € 2.500,00 se superiore a tale cifra € 139,00 tale somma sarà dovuta per il contributo unificato.

All’udienza che sarà fissata il Giudice provvederà all’assegnazione delle somme (ad esempio è l’ipotesi del pignoramento di somme da un conto corrente) o disporrà la vendita dei beni mobili pignorati (ad esempio nell’ipotesi del pignoramento di un veicolo nel possesso di un parente del debitore).

  • PIGNORAMENTO IMMOBILIARE.

Il pignoramento immobiliare è certamente tra i mezzi di esecuzione forzata più conosciuti ed efficace ha lo scopo di soddisfare il creditore attraverso il pignoramento e la successiva vendita dei beni immobiliari (case, box, terreni) di proprietà del debitore.

Esempio: Tizio è creditore di Caio della somma di € 5.000,00 il quale non provvede al pagamento del debito; Tizio potrà rivalersi su Caio richiedendo il pignoramento e la successiva vendita della sua abitazione.

Come funziona il pignoramento immobiliare?

Come per tutte le espropriazione (mobiliari, presso terzi e immobiliari) l’avvio della procedura esecutiva comporta la notifica al debitore di un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, cambiale, assegno) e dell’atto di precetto.

Nell’ipotesi in cui, nonostante la notifica di tali atti, il debitore non provveda all’estinzione del proprio debito (non è, infatti, sufficiente un pagamento parziale) il creditore potrà procedere con il recupero vero e proprio del proprio credito.

A questo punto, quindi, il legale del creditore provvederà a richiedere la notifica dell’atto di pignoramento ove saranno indicati i beni immobili che si intende pignorare.

Si precisa che sono pignorabili tutti i beni immobiliari (alloggi, box, mansarde, terreni etc) su cui il debitore vanti un diritto di proprietà o di usufrutto in tutto il territorio italiano ed eventualmente anche all’estero anche se in questo caso la procedura è più complessa.

Eseguita la notifica dell’atto il pignoramento verrà trascritto nei registri immobiliari a cura dell’avvocato che avrà altresì il compito di iscrivere a ruolo la procedura e di presentare istanza al Giudice affinché ne sia disposta la vendita.

Il Giudice, verificata la regolarità dell’istanza presentata dall’avvocato che dovrà contenere la documentazione ipocatastale, nominerà un perito chiamato a stilare una perizia indicante il valore dei beni pignorati e fisserà la data in cui si terrà l’asta avente ad oggetto la vendita dell’immobile.

Ogni creditore può altresì domandare l’assegnazione per sé o per un terzo del bene pignorato, versando la differenza tra il valore del bene e l’ammontare del proprio credito, in tal caso se il Giudice assegnerà il bene al creditore la vendita non si terrà.

A vendita avvenuta al creditore verranno versate le somme ricavate dalla vendita del bene pignorato.